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DM 69 del 1997

Decreto 17 gennaio 1997, n° 69

“Regolamento concernente l’individuazione della figura
e del relativo profilo professionale dell’assistente sanitario”

Il Ministro della Sanità
Visto l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel
testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di
individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell’assistente sanitario;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre
1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. È individuata la figura professionale dell’assistente sanitario con il seguente profilo: l’assistente
sanitario è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione
all’albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la
salute.
2. L’attività dell’assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i
bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.
3. L’assistente sanitario:
a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i
fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell’attuazione e della soluzione e degli
interventi che rientrano nell’ambito delle proprie competenze;
b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi
della vita della persona;
c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a
campagne per la promozione e l’educazione sanitaria;
d) concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per
quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria;
e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e
socio-affettiva;
f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in
collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa
ai programmi di terapia per la famiglia;
g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie,
nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l’igiene dell’ambiente e del rischio
infettivo;
h) relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;
i) opera nell’ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione
alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla
salute nelle scuole;
m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei
servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento 2
alla promozione della salute;
o) partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere,
con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati
a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale,
regionale e locale;
p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche
e strumenti specifici;
q) svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua
competenza professionale;
r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e
scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
4. L’assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. L’assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di
dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario dell’assistente sanitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita all’esercizio
della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.