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DM 70 del 1997

Decreto 17 gennaio 1997, n. 70
“Regolamento concernente l’individuazione della figura
e del relativo profilo professionale dell’infermiere pediatrico”
Il Ministro della Sanità
Visto l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel
testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di
individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la
figura dell’infermiere pediatrico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. È individuata la figura professionale dell’infermiere pediatrico con il seguente profilo: l’infermiere
pediatrico è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e
dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica.
2. L’assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura
tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l’assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l’educazione sanitaria.
3. L’infermiere pediatrico:
a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del
bambino, dell’adolescente, della famiglia;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, conduce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico pediatrico;
d) partecipa:
1) ad interventi di educazione sanitaria sia nell’ambito della famiglia e della
comunità;
2) alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di
promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti;
3) all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati;
4) all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore
a 18 anni affetti da malattie acute e croniche;
5) alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di
prevenzione e supporto socio-sanitario;
e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;
g) si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto per l’espletamento delle
funzioni.
4. L’infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. L’infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o
private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. 2
Art. 2
1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita all’esercizio
della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.