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Libera professione

Sono ormai trascorsi venti anni, da quando, all’interno della nostra categoria, hanno cominciato ad affermarsi, dapprima timidamente, le prime forme di esercizio libero-professionale utilizzando un concetto di “libera professione” che, nel caso dell’attività infermieristica deve essere più propriamente circoscritto e configurato. Si può affermare infatti, senza tema di smentita che nel nostro caso, al di là della forma effettiva di svolgimento, la componente intellettuale prevale su quella materiale, il potere discrezionale e preponderante rispetto alle modalità di esecuzione della prestazione commissionata, il comportamento del professionista rappresenta la chiave per il raggiungimento del risultato stabilito. Oltre a tutto questo non deve essere sottaciuto che il codice civile all’art. 2229 stabilisce che sono professioni intellettuali quelle per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione obbligatoria presso albi o elenchi, che l’iscrizione per l’esercizio della professione sanitaria infermieristica, come dispone l’articolo 2 comma 3 della legge 1 febbraio 2006 n. 43, riaffermando peraltro un principio già fissato in precedenza, è obbligatoria. E’ dunque di tutta evidenza che parlare di “libera” professione infermieristica ha soltanto un valore di tipo semantico e non sostanziale stante che la nostra professione, a prescindere dalla forma di svolgimento, non può che essere ricondotta, in ogni caso nel novero delle professioni “intellettuali” o “liberali”. Ecco quindi che la crescita delle forme di esercizio autonomo o associato, prevalenti tra quelle diverse dalla forma subordinata, realizza appieno sia il senso dell’intellettualità della professione sia il suo valore deontologico orientandosi on a superare, ma a integrare e ulteriormente personalizzare l’assistenza comunque garantita dal Servizio Sanitario Nazionale. L’affermazione di queste nuove forme ha inoltre catalizzato il complessivo processo di qualificazione avviatosi con l’abrogazione del mansionario, sancita dalla legge 42 del 26 febbraio 1999. Inoltre l’istituzione di ENPAPI, avvenuta ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 su iniziativa della Federazione dei collegi ipasvi, ha costituito un elemento fondamentale in questo processo, creando il presupposto perché la professione infermieristica si ponesse allo stesso livello di quelle considerate intellettuali per antonomasia. Sono proprio le azioni condotte congiuntamente negli anni successivi dai due organismi rappresentativi della categoria, che hanno rappresentato e tuttora rappresentano l’elemento risolutivo del processo di qualificazione professionale degli infermieri.

Tratto da: “lo svolgimento della libera professione” a cura di Mario Schiavon e Annalisa Silvestro presentato alla prima conferenza nazionale della libera professione . Brescia 12.10.2007

Leggi il comunicato del 5 ottobre 2011 della Federazione Nazionale in merito all’Assicurazione obbligatoria per i libero-professionisti

Link di riferimento 

Riferimenti normativi