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Sanzioni per mancata comunicazioni dati

Aggiornamento: 17 Luglio 2023

 

Alla data del 30 giugno 2023, non vi sono stati provvedimenti pecuniari

 
Alla data del 31 dicembre 2022, non vi sono stati provvedimenti pecuniari
 
Alla data del 31 dicembre 2021, non vi sono stati provvedimenti pecuniari
 
Alla data del 31 dicembre 2020, non vi sono stati provvedimenti pecuniari
 
Alla data del 31 dicembre 2019, non vi sono stati provvedimenti pecuniari
 

Alla data del 31 dicembre 2018, non vi sono stati provvedimenti pecuniari

 

 

Art. 47 D.Lgs. 14 marzo 2013. n.33 – Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione  in carica,  la  titolarita’  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche’ tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, da’  luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo provvedimento e’ pubblicato sul sito internet dell’amministrazione  o organismo interessato.
  2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui all’articolo 22, comma 2, da’ luogo ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita’ di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall’autorita’ amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24 novembre 1981, n. 689.